Quando un bambino è affetto da una patologia seria e cronica - come, ad esempio, epilessia, asma o allergia, un handicap - subentra il problema di dover somministrare i farmaci a scuola, durante l’orario scolastico. Stando a un Rapporto recente redatto da Cittadinanzattiva, almeno in una scuola su quattro si somministrano farmaci agli allievi, ma solo nel 20% dei casi si seguono le procedure richieste dalle raccomandazioni dei Ministeri, mentre negli altri casi si seguono dei protocolli locali o provvede il personale sanitario.
Come far conciliare il diritto alla salute con quello all’istruzione? In assenza di una vera legislazione in merito, qualche anno fa il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione hanno emanato alcune "linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".
Trovate l'intero documento a questo link.
In base a queste Raccomandazioni è espressamente richiesto al personale scolastico di assecondare la richiesta dei genitori a somministrare i farmaci ai bambini per favorire l’inserimento nella comunità e nell’ambiente scolastico, nonché per aiutare i piccoli ad integrarsi con i compagni.
La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASP) territorialmente competente, vede coinvolti ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
Qual è la documentazione necessaria per far sì che i bambini malati possano veder riconosciuto anche a scuola il proprio diritto alla salute?
Nella nota n. 2312/Dip/Segr bambini malati del 25/11/2005 si legge che la somministrazione dei farmaci a scuola è subordinata alla:
Con nota n. 321 del 10.01.2017 il Ministero dell’Istruzione ha inoltrato la nuova modulistica da utilizzare per la somministrazione dei farmaci a scuola,in applicazione della D.G.R.T. n.653 del 25- 05-2015 (Approvazione accordo di collaborazione per la somministrazione di farmaci a scuola).
Nella nota si legge:
I docenti e il personale ATA, invitati dalla DS a dichiarare la propria disponibilità alla somministrazione di tale tipologia di farmaci, saranno specificamente formati dalla ASL in merito a quanto attinente al piano terapeutico. I genitori stessi possono accedere ai locali scolastici per la somministrazione dei farmaci, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Quindi se non si riesce ad ottenere la disponibilità da parte del personale scolastico a somministrare i farmaci ai bambini il dirigente scolastico dovrà adoperarsi per creare una collaborazione con servizi sociali comunali, la ASL e soggetti privati per assicurare un servizio di assistenza infermieristica. Un’altra alternativa consiste nel permettere ai genitori di entrare a scuola per somministrare loro stessi i farmaci. Ogni Regione, dopo l’emanazione delle linee guida, ha poi siglato dei protocolli d’intesa che interpretano la direttiva e danno indicazioni sulle procedure.
Secondo l’articolo 593 del codice penale, poi modificato dall'art. 1 della legge numero 72 del 9 aprile 2003, il personale scolastico
in caso di malore non può esimersi di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre o madre di famiglia ha il dovere di fornire. Altrimenti, potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti), il reato di omissione di soccorso
Il dirigente scolastico, pertanto, è tenuto ad organizzare corsi di formazione del personale scolastico.